D2. Può l’ente autorizzato incaricato recedere dal contratto, rinunciando al mandato?
Si, è possibile. Tra la coppia che conferisce l’incarico e l’ente autorizzato viene stipulato un contratto di mandato, la cui disciplina generale è stabilita dal codice civile (cfr. in particolare gli articoli 1703 e seguenti), oltre che dalla legge n. 184/83.
Il contratto si estingue, tra le altre cause, per revoca da parte del mandante (=la coppia, cfr. punto D1) o per rinuncia del mandatario (=l’ente autorizzato).
La legge prevede che il mandatario (=l’ente autorizzato) possa rinunciare al mandato per giusta causa, cioè quando si verifichino fatti di particolare gravità, tali da impedire la continuazione del rapporto. Inoltre, il contratto può prevedere che l’ente autorizzato possa recedere in specifiche circostanze (come in caso di rifiuto da parte della coppia dell’abbinamento proposto, senza giustificato motivo).
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