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D7. Che cosa deve fare una coppia se, dopo avere ottenuto il decreto d’idoneità, subentra una gravidanza?

La gravidanza è un momento di cambiamento totale nella vita della coppia (cfr. il punto A7). Con l’arrivo del figlio, la famiglia sarà completamente diversa da quella conosciuta, descritta e valutata dai servizi territoriali, giudicata dal Tribunale per i minorenni e presentata all'autorità straniera del Paese d’origine. 
Di conseguenza, l’autorità del Paese d’origine non ha più gli elementi di conoscenza per decidere se quella specifica famiglia è in grado di accogliere e di prestare tutte le cure e attenzioni necessarie a quei particolari bambini che hanno bisogno dell’adozione internazionale.
Del resto, anche il figlio biologico in arrivo ha diritto ad avere tutte le cure e tutta l’attenzione dei suoi genitori per tutto il tempo necessario.
Pertanto, se dopo l’ottenimento del decreto d’idoneità – in qualsiasi momento dell’iter adottivo - interviene una gravidanza, la coppia deve informarne immediatamente l’ente incaricato, il quale è tenuto a segnalare a sua volta la nuova situazione al tribunale per i minorenni, alla CAI e ai servizi territoriali (cfr. l’art. 14, comma 1, lettera c, del DPR n. 108/07). 
A questo punto, potrà essere avviato il procedimento per l’eventuale revoca del decreto d’idoneità. 
IN OGNI CASO e anche se non interviene la revoca del decreto d’idoneità, è assolutamente necessario interrompere l’iter adottivo intrapreso all'estero, che potrà essere riavviato solo dopo che la nuova famiglia si sia stabilizzata e i servizi territoriali l’ abbiano rivalutata.

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