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D8. È possibile portare a termine una procedura di adozione internazionale, se durante il periodo di attesa la coppia ha adottato attraverso la procedura di adozione nazionale?

L’ingresso in famiglia di un figlio adottato con la procedura di adozione nazionale determina gli stessi effetti, sul carattere e sull'equilibrio della coppia, di una filiazione biologica (cfr. punto D7), amplificati dalle specifiche caratteristiche e complessità dell’adozione intrapresa.  E’ pertanto necessario, prima di intraprendere una seconda adozione, che l’equilibrio familiare si sia riassestato. Ciò vale non solo per un’eventuale seconda adozione nazionale, per la quale i coniugi dovranno presentare una nuova dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni e collaborare per tutti i conseguenti accertamenti a cura dei servizi territoriali, ma anche per l’adozione internazionale successiva ad una prima adozione nazionale.  Come spiegato al punto A7, infatti, le relazioni sulla base delle quali fu emesso il decreto di idoneità non corrispondono più alla realtà della famiglia e non possono consentire alle autorità competenti dei Paesi d’origine di decidere correttamente l’eventuale abbinamento con un bambino. Pertanto, se dopo aver conferito l’incarico ad un ente autorizzato viene avviata un’adozione nazionale (sia con l’affidamento preadottivo, sia con l’affidamento “a rischio giuridico”) la coppia deve informarne immediatamente l’ente incaricato, che potrà così intervenire sulla procedura avviata all'estero. E’ poi opportuno attendere la conclusione dell'anno di affidamento preadottivo e la notifica della sentenza di adozione nazionale. A questo punto la coppia dovrà rinnovare gli atti presso il Tribunale per i minorenni competente che incaricherà i servizi territoriali di aggiornare le relazioni psicosociali.

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