Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Cambogia

* Attenzione: ad oggi le adozioni internazionali con la Cambogia non sono ancora riprese.

 

Il Regno di Cambogia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 6 aprile 2007 e il 1° agosto 2007 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Central Authority for Inter-Country Adoption (CAIA) [Autorità Centrale per l’adozione internazionale] con il supporto dell’Inter-Country Adoption Administration (ICAA) [Amministrazione delle adozioni internazionali]
Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation [Ministero degli affari sociali, degli anziani e della riabilitazione giovanile] (MoSVY)

#788, Monivong Blvd, Sangkat Beoung Trabek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

e-mail info@icaa-cambodia.com.kh
sito web www.icaa-cambodia.gov.kh

 

Ambasciata del Regno di Cambogia in Francia competente per l’Italia

Ambasciata d’Italia nel Regno di Thailandia competente per il Regno di Cambogia

Ricerca Enti Autorizzati in Regno di Cambogia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • sviluppa e monitora l’attuazione di politiche, leggi, regolamenti e procedure riguardanti l’adozione internazionale;
  • cura la cooperazione e la facilitazione del dialogo tra ministeri, istituzioni ed enti autorizzati con le Autorità Centrali o le Autorità competenti per l’adozione internazionale nei Paesi di accoglienza;
  • adotta le misure adeguate a prevenire e contrastare guadagni finanziari o di altro genere connessi all’adozione internazionale;
  • organizza la formazione professionale dei funzionari competenti;
  • riesamina le indicazioni sui singoli casi di adozione internazionale ricevute dall’ICAA, che opera quale sua segreteria generale e ufficio tecnico;
  • esegue i controlli sulle adozioni internazionali.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (art. 21, comma 1, della Legge sulle adozioni internazionali);
  • età superiore ai 30 anni (art. 21, comma 1, della Legge sulle adozioni internazionali);
  • differenza di età con il minore tra i 22 e i 45 anni (art. 21, comma 1, della Legge sulle adozioni internazionali).

La presenza di tali requisiti non è necessaria nei casi in cui:

  • gli aspiranti genitori adottivi sono di origine cambogiana e sono legati al minore da un rapporto di parentela (art. 21, comma 2, lett. a), della Legge sulle adozioni internazionali);
  • il minore ha bisogno di cure speciali, o vi sono altre speciali circostanze per le quali l’adozione risulta nell’interesse superiore del minore (art. 21, comma 2, lett. c), della Legge sulle adozioni internazionali).

La normativa cambogiana specifica altresì che:

  • non è possibile l’adozione in caso di condanne o azioni legali per condotte illecite o reati, anche reati minori (art. 21, comma 7, della Legge sulle adozioni internazionali), o laddove nel nucleo familiare siano già presenti due o più figli (art. 21, comma 9, della Legge sulle adozioni internazionali).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di nazionalità cambogiana che risiedono permanentemente nel Regno di Cambogia (art. 10, comma 1, della Legge sulle adozioni internazionali);
  • minori di età inferiore a 8 anni alla data di ricezione della domanda di adozione; l’adozione di minori che necessitano di cure speciali può essere autorizzata anche se di età compresa tra 8 e 18 anni; nel caso di adozione congiunta di fratrie, l’adozione può essere autorizzata se uno di essi ha meno di 8 anni e gli altri meno di 18 anni (art. 10, comma 2, della Legge sulle adozioni internazionali); 
  • minori residenti in orfanotrofio o accolti in una struttura sotto la supervisione del MoSVY (art. 10, comma 3, della Legge sulle adozioni internazionali);
  • minori sotto la tutela o la responsabilità genitoriale di soggetti in estrema difficoltà (art. 10, comma 4, della Legge sulle adozioni internazionali);
  • minori dichiarati adottabili tramite l’adozione internazionale e iscritti nell’apposito registro dell’ICAA dopo aver tentato la soluzione dell’adozione nazionale (artt. 10, comma 5, e 13 della Legge sulle adozioni internazionali).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa cambogiana:

  • i genitori o il genitore presente e, laddove essi siano morti o incapaci di esprimere la propria volontà o decaduti dalla responsabilità genitoriale, il tutore del minore (art. 14 della Legge sulle adozioni internazionali) devono fornire il proprio consenso all’adozione; se il minore è in grado di esprimere il proprio punto di vista sull’adozione è consultato dall’ICAA nel corso della procedura, e le sue opinioni sono valutate in considerazione della sua età e maturità (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • sono considerati minori che necessitano di cure speciali coloro i quali hanno gravi disabilità fisiche, mentali, o sono affetti da una malattia cronica; sono considerati minori con bisogni speciali i minori di età inferiore a 18 anni con crisi emotive e comportamentali, o minori di 18 anni con almeno un fratello di età inferiore a 8 anni (art. 6 del Decreto n. 139/2014).

 

Passaggi della procedura*

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale, tramite l’AC, l’ambasciata o l’ufficio diplomatico italiano nel Regno di Cambogia, trasmette il loro fascicolo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Regno di Cambogia (art. 24 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • il Ministero esprime il proprio parere sul fascicolo ed entro 15 giorni lavorativi lo invia al MoSVY (art. 24 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • l’ICAA esamina il fascicolo entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento e, nel caso in cui risulti incompleto o errato, richiede agli aspiranti genitori adottivi i documenti mancanti o errati (art. 26 della Legge sulle adozioni internazionali)*;
  • verificati i requisiti di legge, l’ICAA sottopone una proposta di abbinamento agli aspiranti genitori adottivi, all’AC o all’EA del loro Paese di residenza per il controllo e la condivisione dei documenti con gli aspiranti genitori adottivi, i quali hanno 60 giorni di tempo per comunicare se accettano o se desiderano un diverso abbinamento; se entro questo termine gli aspiranti genitori adottivi non comunicano la loro decisione, l’ICAA può ritenere che essi abbiano deciso di fermare la domanda di adozione e, quindi, procede nel proporre il minore a altri aspiranti genitori adottivi; gli aspiranti genitori adottivi che non hanno risposto entro i 60 giorni possono decidere di fare nuovamente domanda di adozione, ma sarà l’ICAA a valutare le motivazioni che li hanno spinti a non rispondere o a non accettare la proposta di abbinamento; gli aspiranti genitori adottivi possono informare l’ICAA di non accettare la proposta fatta e chiedere di ricevere un’altra proposta, ma non è ammessa una terza proposta (artt. 27-29 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • gli aspiranti genitori adottivi devono fornire il proprio consenso scritto all’adozione del minore proposto, attraverso l’AC o l’EA del proprio Paese (art. 29 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • gli aspiranti genitori adottivi, o uno solo di essi con la procura dell’altro, si recano nel Regno di Cambogia per incontrare il minore (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali) dopo che l’AC del loro Paese ha dato il consenso al proseguimento della procedura; l’incontro con il minore avviene entro 60 giorni dal consenso degli aspiranti genitori adottivi ad adottare il minore (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • prima dell’incontro tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi, l’ICAA incontra il minore e intervista gli aspiranti genitori adottivi per accertarsi che tutti siano preparati all’incontro (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • dopo l’incontro, l’ICAA raccoglie l’opinione del minore sull’adozione (art. 30 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • l’ICAA esprime parere favorevole all’adozione, ed entro 7 giorni dall’incontro inoltra la documentazione al MoSVY perché la esamini e rilasci il proprio nullaosta per la prosecuzione della procedura (art. 32 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • gli aspiranti genitori adottivi, tramite l’ICAA e con la collaborazione dell’EA, presentano al Tribunale di prima istanza della capitale Phnom Penh domanda di adozione del minore abbinato (art. 33 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • se lo ritiene necessario, il Tribunale può ordinare di comparire in udienza agli incaricati dell’ICAA, agli aspiranti genitori adottivi o al loro rappresentante, ai genitori del minore o al suo tutore, a un rappresentante dell’EA o ad altri testimoni (artt. 36 e 38 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • il Tribunale emette la propria decisione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda e la invia agli aspiranti genitori adottivi, al rappresentante legale del minore e al MoSVY (art. 39 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • la decisione può essere impugnata in appello entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica della stessa (art. 40 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • la Corte di appello si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, e la sua decisione non è impugnabile (art. 40 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • il MoSVY emette la dichiarazione di conformità ex art. 23 della Convenzione de L’Aja (art. 44 della Legge sulle adozioni internazionali);
  • al termine della procedura, l’ICAA organizza una cerimonia per la presa in carico del minore e rilascia ai genitori adottivi la documentazione necessaria per lasciare il Paese con il minore (art. 44 della Legge sulle adozioni internazionali).

Nel caso di minori che necessitano di cure speciali e minori con bisogni speciali la procedura è in parte diversa:

  • la CAIA invia mensilmente la lista dei minori bisognosi di cure speciali e dei minori con bisogni speciali agli enti autorizzati dei Paesi che hanno un programma di “Special Home Finding” riservato a tali minori (art. 11 del n. Decreto 139/2014);
  • l’EA comunica entro 30 giorni alla CAIA la disponibilità di aspiranti genitori adottivi all’adozione di un minore (art. 12 del Decreto n. 139/2014);
  • l’EA può richiedere alla CAIA informazioni ulteriori sul minore, e ha 60 giorni di tempo per presentare la domanda di adozione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo la procedura prevista dalla Legge sulle adozioni internazionali (art. 13 del Decreto n. 139/2014);
  • l’ICAA esamina il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi, valutando il profilo dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze del minore (art. 15 del Decreto n. 139/2014);
  • l’incontro con il minore e il proseguo della procedura seguono la disciplina ordinaria prevista dalla Legge sulle adozioni internazionali (artt. 16-18 del Decreto n. 139/2014).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ICAA nel Regno di Cambogia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i primi 3 anni e, in seguito, con cadenza annuale fino al compimento dei 18 anni di età del minore (art. 45 della Legge sulle adozioni internazionali).

 

Normativa di riferimento

  • Law on the Inter-Country Adoption, 3 December 2009 [Legge 3 dicembre 2009 sulle adozioni internazionali];
  • Prakas No. 139 MoSVY on The Guide to Implement Inter-Country Adoption Procedure for Child who Needs Special Care and Child with Special Needs, 23 January 2014 [Decreto 23 gennaio 2014, n. 139, di attuazione della procedura di adozione internazionale di minori che necessitano di cure speciali e di minori con bisogni speciali].

 

* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nel Regno di Cambogia

* Le tempistiche effettive dovranno essere verificate in fase di ripresa delle adozioni internazionali nel Regno di Cambogia

Notizie